Dal sito InfobuildEnergia.it alla notizia del 21 maggio 2009 (fonte: InfobuildEnergia) :
Sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del
decreto di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del
D.lgs 192/05 sul rendimento energetico in edilizia, approvato nella
riunione del Consiglio dei Ministri del 6 marzo scorso.
Il decreto con alcune integrazioni e modifiche riprende
quanto già disciplinato nell'allegato I al D.lgs 192/05,
successivamente modificato ed integrato dal D.lgs 311/06 e dal D.lgs
115/08. Per gli aspetti legati alla certificazione energetica, bisogna
ancora attendere i decreti sulle "Linee guida nazionali per la
certificazione energetica" e sui requisiti professionali ed i criteri
di accreditamento per assicurare la qualificazione e l`indipendenza
degli esperti o degli organismi di certificazione.
Il decreto in pubblicazione contiene la definizione dei criteri
generali, delle metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la
prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in
riferimento alla climatizzazione invernale ed estiva, ed alla
preparazione dell'acqua calda sanitaria.
ANTICIPAZIONI DEL DECRETO
(fonte: InfobuildEnergia)
METODOLOGIE DI CALCOLO
Per quanto riguarda le metodologie di
calcolo della prestazione energetica degli edifici è stabilito che si
deve fare riferimento alle norme della serie UNI/TS 11300, in
particolare la UNI TS 11300-1 relativa alla "Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione
estiva ed invernale" e la UNI TS 11300-2 per la "Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria".
Le parti
della norma ad oggi disponibili riguardano quindi la determinazione del
fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione
estiva ed invernale e la determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria. Non essendo quindi possibile
determinare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
estiva, per tale aspetto il decreto fissa solo i valori limite di
fabbisogno termico, piu' avanti riportati. Gli strumenti di calcolo
applicativi delle metodologie di cui sopra (software commerciali),
devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica
calcolati abbiano uno scostamento massimo di piu' o meno il 5% rispetto
ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello
strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI[1].
VALORI LIMITE DI PRESTAZIONE PER NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI
Nel caso di edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di edifici esistenti [2] si deve procedere, in sede progettuale, alla determinazione:
- dell'indice
di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi),
verificando che risulti inferiore ai pertinenti valori contenuti
nell'allegato C al D.lgs 192/05;
- della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe,invol), verificando che non superi:
per gli edifici residenziali (classe E1 del DPR 412/93) [3]
- 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B
- 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, F;
ovvero, per tutti gli altri edifici
- 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B
- 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, F.
PREVISIONI SPECIFICHE NEI CASI DI RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Articolo 3, comma 2) lettera c), numero 1 del D.lgs 192/05
E'
fatto obbligo di verificare che i valori di trasmittanza termica delle
parti oggetto di intervento non superino i valori delle relative
tabelle contenute nell'allegato C al D.lgs 192/05. Il valore massimo
della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali
porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli
infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le
compongono, deve rispettare i limiti riportati al punto 4, tabelle 4a e
4b, dell`allegato C al D.lgs 192/05 [4].
ULTERIORI PRESCRIZIONI
Confermate, con modifiche, le ulteriori prescrizioni già contenute nell'allegato I al D.lgs 192/05. In particolare:
-
Il valore della trasmittanza delle strutture edilizie di separazione
tra edifici, o unità immobiliari confinanti, deve essere inferiore o
uguale a 0,8 W/m2°K nel caso di pareti divisorie verticali e
orizzontali [5].
- Bisogna verificare l'assenza di
condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle
pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile [6].
-
Per limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e
contenere la temperatura interna degli ambienti, il progettista deve:
o
valutare e documentare l'efficacia dei sistemi schermanti delle
superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di
calore per irraggiamento solare [7];
o utilizzare in
maniera ottimale le potenzialità della ventilazione naturale
dell'edificio, considerando le condizioni ambientali esterne e le
caratteristiche distributive ricorrendo eventualmente a sistemi di
ventilazione meccanica;
o ad esclusione della zona F eseguire le
seguenti verifiche, per le località nelle quali il valore medio mensile
dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione
estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2:
§ per tutte le
pareti verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel
quadrante nord-ovest / nord / nord-est (almeno una delle seguenti
verifiche):
· valore della massa superficiale Ms superiore a 230 kg/m2;
· valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE inferiore a 0,12 W/m2 °K.
§ per tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate, il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE [8], sia inferiore a 0,20 W/m2 °K.
Il
decreto, inoltre, stabilisce che gli effetti positivi che si ottengono
con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica
periodica delle pareti opache, possono essere raggiunti, in
alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi,
ovvero coperture a verde [9], che permettano di contenere le
oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione
dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tal caso deve essere
prodotta un'adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e
dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le disposizioni sopra
indicate.
ULTERIORI PRESCRIZIONI PER EDIFICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO
In
tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici
pubblici o a uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9
dell'allegato A al D.lgs 192/05, devono essere rispettate le seguenti
ulteriori disposizioni:
a) i valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
b)
il valore limite del rendimento globale medio stagionale, già previsto
al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, è calcolato con
la seguente formula: g = (75 + 4 log Pn) %;
c) i predetti edifici
devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione
invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista.
IMPIANTI
Per
gli impianti vigono numerose disposizioni differenziate a seconda che
si tratti di nuovi impianti, di ristrutturazione o di sostituzione di
impianti esistenti, con specifiche anche per le pompe di calore ed i
generatori alimentati a biomasse combustibili.
Una delle novità
introdotte riguarda la trasformazione di impianti termici centralizzati
in impianti con generazione di calore separata per singola unità
abitativa. Infatti, negli edifici esistenti aventi un numero di unità
abitative superiore a 4 (appartenenti alle categorie E1 e E2 ovvero nel
caso in cui l'impianto centralizzato abbia potenza nominale superiore o
uguale a 100 kW), è previsto il mantenimento dell'impianto termico
centralizzato laddove esistente, a meno di cause tecniche o di forza
maggiore da dichiarare nella relazione tecnica. Inoltre è previsto (nel
caso di ristrutturazione dell'impianto o di nuova installazione) che
debbano essere realizzati gli interventi atti a permettere, ove
tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione per
ogni singola unità abitativa. Le relative apparecchiature installate
devono assicurare un errore di misura inferiore a più o meno il 5% (si
fa riferimento alle norme UNI in vigore).
GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSE
Ai
fini della determinazione del fabbisogno di energia primaria,
rientrano, tra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile, i
generatori alimentati a biomasse combustibili purchè rispettino i 3
requisiti seguenti:
- abbiano rendimento minimo pari alla classe 3 determinata sulla base della norma Uni En 305-5;
-
abbiano limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta
del D.lgs 152/06 e s.m.i., ovvero i più restrittivi limiti fissati da
norme regionali, ove presenti;
- utilizzino biomasse combustibili
ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte
quinta del medesimo D.lgs 152/06.
Inoltre, in sede progettuale si
deve verificare che la trasmittanza termica delle diverse strutture
edilizie, opache e trasparenti, che delimitano l'edificio verso
l'esterno o verso vani non riscaldati, non sia maggiore dei valori
definiti nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4
dell'allegato C al D.lgs 192/05.
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL`ACQUA
Nel caso di:
· edifici di nuova costruzione;
·
ristrutturazione di edifici esistenti (ristrutturazioni integrali di
edifici con superficie maggiore di 1000 m2, demolizione e ricostruzione
di edifici esistenti con superficie maggiore di 1000 m2, e
ristrutturazioni totali);
· nuova installazione, ristrutturazione di
impianti termici o sostituzione di generatori di calore fermo restando
quanto prescritto dal DPR 412/93 per gli impianti con potenza superiore
a 350 kW, è prescritto, in assenza di produzione di acqua calda
sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con
durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
- un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
- un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW.
Nel
caso di produzione di acqua calda sanitaria, le disposizioni precedenti
valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza
temporanea maggiore di 15 gradi francesi (norma Uni 8065 "Trattamento
dell'acqua negli impianti termici ad uso civile").
FUNZIONI DELLE REGIONI E PROVINCIE AUTONOME
Le
disposizioni del decreto si applicheranno nelle regioni e province
autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri
provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque
sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti
regionali. Nel disciplinare la materia le regioni e le province
autonome potranno definire metodologie di calcolo della prestazione
energetica degli edifici diverse da quelle definite nel decreto ma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonchè dei
principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal D.lgs
192/05. Le regioni potranno, inoltre, fissare requisiti minimi di
efficienza energetica più rigorosi di quelli fissati dal decreto,
tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi
di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche
ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini.
[1]
La garanzia sullo scostamento dei valori di calcolo, è fornita
attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico
italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
Nelle more del rilascio della dichiarazione, la medesima è sostituita
da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui
compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione
avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati.
[2] Si riferisce alle ristrutturazioni integrali di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del D.lgs 192/05.
[3] Esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.
[4]
Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali
automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in
relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione
e differenze di pressione tra l'ambiente interno ed esterno.
[5]
Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture
opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso
l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.
[6]
La verifica è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, ad
eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e
ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal D.lgs 192/05
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1. Qualora non
esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i
calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura
interna di 20 °C.
[7] Il decreto prevede anche l'obbligo
dei sistemi schermanti esterni che, qualora se ne dimostri la non
convenienza in termini tecnico-economici, possono essere omessi in
presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o
uguale a 0,5.
[8] Trasmittanza termica periodica YIE
(W/m2K), è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di
sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco
delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO
13786:2008 e successivi aggiornamenti.
[9] Per coperture a
verde, si intendono le coperture continue dotate di un sistema che
utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle
condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio.
Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che
prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale
radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di
manutenzione (coperture a verde estensivo) o con interventi di
manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).
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